Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Associazione Italiana di Psicoterapia Strategica Integrata - AIPSI”

Registrato in data 22/12/09 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Cosenza al n. 8877 della serie 3.

ART.1) COSTITUZIONE E’ costituita l’associazione denominata “Associazione Italiana di Psicoterapia Strategica Integrata – AIPSI”, con sede in Cosenza alla Via Sabotino, 48. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART.2) CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’attività svolta dai soci in virtù delle cariche sociali ricoperte nell’Associazione non è retribuita.

ART.3) SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione ha per oggetto il perseguimento di finalità sociali e scientifiche e in particolare si ispira a principi di equità e sviluppo sociale e in rapporto a essi agisce. Operando secondo questi principi l’Associazione intende perseguire, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, scopi sociali, educativi e scientifici, e in particolare la promozione e la realizzazione di attività che portino a un approfondimento e a una diffusione dell'approccio strategico integrato in psicologia e in psicoterapia e nelle scienze sociali in generale. L’Associazione intende promuovere e realizzare iniziative del più alto interesse sociale nel campo della psicologia, migliorando la conoscenza, la ricerca, la diffusione e l’applicazione in ambito psico-socio-educativo, consulenziale, psicodiagnostico, psicologico-giuridico, sanitario, clinico, sportivo e del lavoro. A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione potrà:

1.promuovere e organizzare incontri, convegni, congressi, work-shop, seminari, simposi, masters e conferenze a carattere nazionale e internazionale, favorendo quindi, il dibattito culturale e lo scambio di esperienze fra coloro che, pur all'interno di diversi orientamenti teorici, si riconoscono in questa comune matrice epistemologica;
2.realizzare materiale scientifico, in tutte le forme e attraverso qualsiasi strumento di comunicazione e diffusione, ivi compresa l’attività editoriale;
3.promuovere e realizzare studi, approfondimenti, ricerche, ricerche-intervento, borse di studio e progetti di carattere psicologico a interesse scientifico;
4.promuovere e realizzare attività didattico-formative e informative, cliniche e di consulenza;
5.attuare collaborazioni con altre Associazioni ed Enti che perseguano finalità congruenti alle proprie;
6.favorire l’offerta di servizi psicologici e la promozione del benessere psico-fisico rivolta ai singoli individui, alle famiglie, ai gruppi, agli enti e alle istituzioni;
7.organizzare iniziative per la formazione e l’aggiornamento di personale docente e non delle scuole di ogni ordine e grado;
8.svolgere servizi civili e sociali di ogni genere per conto proprio o per conto di pubbliche amministrazioni eventualmente stipulando convenzioni (attività sociale di sostegno al cittadino nel campo morale, civile ed economico; realizzazione di corsi di formazione professionale, progetti e attività che consentano il raggiungimento delle finalità dell’Associazione);
9.esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; gli avanzi di gestione non possono in alcun modo essere distribuiti;
10.chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici e/o comunitari pubblici, nonché di quelli privati e/o previsti da leggi speciali, per settori in cui opera l’Associazione, ivi compresa ogni forma di finanziamento.
 
ART. 4) FONDO COMUNE ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e dai versamenti effettuati dai soci. Questi ultimi dovranno effettuare i versamenti nella misura stabilita dal Consiglio direttivo, al fine della copertura delle spese correnti dell’Associazione stessa. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le quote di ingresso, da versare all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura e nel modo fissato dal Consiglio direttivo;
b) i contributi ordinari annui di iscrizione, da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo;
c) le quote dei soci sostenitori;
d) gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;
e) gli eventuali contributi e/o finanziamenti di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e aziende pubbliche e private, erogati anche in base a leggi speciali dell’Unione Europea;
f) i versamenti volontari degli associati;
g) le sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi, di associati o di altre associazioni.
 
I contributi ordinari annui devono essere pagati entro il 30 gennaio di ogni esercizio sociale e sono dovuti per tutto l’anno solare in corso. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso. Il Consiglio direttivo annualmente determina la quota minima di ingresso da versare all’atto dell’adesione all’Associazione da parte dei nuovi soci, e il contributo annuo di iscrizione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento del contributo annuo di iscrizione. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell’Associazione, né tantomeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall’Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all’Associazione stessa a titolo di versamento. La sottoscrizione della quota o il versamento di contributi associativi non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
 
ART.5) AMMINISTRAZIONE ED ESERCIZI SOCIALI La gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Consiglio direttivo e le indicazioni del Collegio dei Revisori, ove nominato. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
 
ART.6) ARTICOLAZIONI TERRITORIALI L’Associazione può creare articolazioni territoriali prive di propria soggettività con area di attività cittadina, provinciale o regionale, determinandone l’organizzazione, i fini, le attribuzioni e i confini territoriali.
 
ART.7) SOCI E LORO CATEGORIE Possono essere soci dell’Associazione i soggetti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione stessa. Il numero dei soci è illimitato e può essere composto da persone fisiche e da persone giuridiche, purché gli amministratori e i soci delle persone giuridiche rispondano ai seguenti requisiti: a)godimento dei diritti civili e politici; b)non iscrizione al Casellario Giudiziario per reati delittuosi, contro la Pubblica Amministrazione e per reati di fallimento. Non possono essere ammessi come soci gli interdetti e i non riabilitati. I soci in precedenza iscritti al Casellario Giudiziale per reati di fallimento possono essere ammessi solo ed esclusivamente dopo 5 anni dall’avvenuta cancellazione dal suddetto Casellario. I soci si distinguono in:
 
1) soci fondatori;
2) soci sostenitori;
3) soci ordinari;
4) soci onorari.
 
Sono soci fondatori tutti coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione. Sono soci sostenitori tutti coloro che verseranno nelle casse sociali un contributo annuo almeno pari almeno a dieci volte la quota minima di ingresso. Sono soci ordinari coloro che, in possesso della tessera associativa, saranno in regola con il versamento del contributo ordinario annuo di iscrizione. Sono soci onorari tutti quei soggetti a cui il Consiglio direttivo riconosce la partecipazione all’Associazione in virtù di meriti scientifici, accademici, sociali, ecc.
 
ART.8) AMMISSIONE DEI SOCI L’ammissione del socio avviene su domanda dell’interessato. Coloro i quali intendono assumere la qualifica di socio, e sono in possesso dei requisiti di cui all’art.7, devono presentare domanda scritta, indirizzata al Presidente, indicando i propri dati anagrafici completi (incluso il codice fiscale), domicilio e cittadinanza. In calce alla stessa, il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle norme dello statuto dell’Associazione, e di accettarne espressamente e interamente il contenuto. Il Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o comunque nella prima riunione utile, decide sull’accoglimento della stessa. Il socio ammesso deve versare la quota associativa di ingresso entro 30 giorni dall’ammissione nell’Associazione, pena la revoca dell’ammissione. Il socio, inoltre, si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali in modo gratuito; all’osservanza delle leggi e del presente statuto, oltre che delle decisioni prese dagli organi sociali. La qualità di socio non conferisce alcun diritto di essere retribuito, o di conseguire indennità o compensi. L’attività di lavoro dei soci, prestata in conformità all’oggetto sociale, non potrà giammai essere intesa quale rapporto di lavoro subordinato. Ove i servizi e/o progetti attuati dall’Associazione non consentano o rendano inopportuno l’impegno della totalità dei soci, il Consiglio direttivo designerà i singoli soci che si occuperanno dello svolgimento del lavoro, formando una “lista nominativa” o un “gruppo di lavoro” che opererà secondo le direttive del Consiglio Direttivo e, ove approvato, del Regolamento interno all'Associazione. La tessera dell’Associazione verrà rilasciata a fronte del versamento del contributo ordinario annuo. Ogni anno il Consiglio direttivo stabilirà, in base alla situazione patrimoniale e al bilancio, la misura di tale contributo.
 
ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO La qualifica di socio non ha carattere temporaneo e può essere persa al verificarsi di almeno uno dei seguenti motivi: a)dimissioni, da comunicarsi per iscritto direttamente dall’interessato al Presidente; b)decadenza, e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; c)inosservanza delle disposizioni di legge o di statuto, ovvero mancato versamento dei contributi deliberati dagli organi competenti entro e non oltre i trenta giorni dalla diffida del Consiglio direttivo; d)comportamento contrastante con gli interessi dell’Associazione; e)ingiustificato inadempimento degli obblighi assunti verso l’Associazione; f)impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio direttivo deliberare l’esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle disposizioni del presente statuto e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell’esclusione e avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
 
ART. 10) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Organi dell’Associazione sono:
 
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio direttivo;
Il Presidente;
Il Tesoriere;
Il Segretario;
Il Comitato scientifico, ove nominato;
Il Collegio dei Revisori, ove nominato.
 
ART. 11) L’ASSEMBLEA DEI SOCI L’Associazione ha nell’Assemblea dei soci il suo organo sovrano. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci maggiori d’età, fondatori, ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative al momento del suo svolgimento; essi hanno diritto a votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria: a)per decisione del Consiglio direttivo; b)su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme; c)su richiesta dei Revisori, ove nominati.
 
ART. 12) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con avviso trasmesso con lettera raccomandata a/r, o tramite Posta Elettronica Certificata, al domicilio risultante dal Libro dei soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma. A richiesta del socio, la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione trasmessa via telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, ai recapiti espressamente comunicati dal socio e risultanti dal Libro dei soci. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante avviso affisso in modo ben visibile nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L’avviso di convocazione deve contenente in ogni caso l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
 
ART. 13) COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Non è ammesso l’intervento per delega. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.
 
ART.14) FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano e per voto singolo. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
 
ART.15) COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI All’Assemblea spettano i seguenti compiti. In sede ordinaria: a)discutere e approvare i rendiconti economici e finanziari; b)eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice-presidente ed eventualmente i Revisori; c)deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; d)deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo; e)nominare, su proposta del Consiglio direttivo, i componenti del Comitato scientifico, se istituito. In sede straordinaria: a)deliberare sullo scioglimento dell’Associazione; b)deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; c)deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
 
ART.16) ELEZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea ordinaria e durano in carica un triennio. Al termine del mandato il Presidente e i Consiglieri possono essere riconfermati. Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, e presiede le assemblee. Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le mansioni il Vice-presidente. Il Consiglio Direttivo ha compiti di : a)deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; b)predisporre i rendiconti da sottoporre all’Assemblea; c)deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione; d)dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; e)deliberare sulla partecipazione dell’Associazione a programmi di lavoro, studio e/o ricerca proposti da enti ed istituzioni pubbliche e private, che interessano l’attività dell’Associazione stessa (designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci), e/o stipulare con detti enti apposite convenzioni; f)stabilire sedi operative ulteriori rispetto a quella legale; g)indicare l’ammontare del contributo associativo di ingresso e del contributo ordinario annuo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato; h)proporre all’Assemblea la nomina dei componenti del Comitato scientifico, se istituito. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario.
 
ART.17) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri nominati dall’Assemblea ordinaria. Le prime nomine sono effettuate in sede di costituzione. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione dando la precedenza ai primi non eletti in Assemblea e in mancanza di questi, per cooptazione tra i soci. Qualora per le cause sopra indicate venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, questo decade, e i consiglieri residui devono convocare senza indugio l’Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
 
ART.18) ELEZIONE E COMPITI DEI REVISORI L’Assemblea può nominare da uno a tre Revisori, che formano il Collegio dei Revisori. Essi durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza e probità. Ai Revisori, ove nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Devono inoltre redigere la relazione sui rendiconti predisposti dal Consiglio direttivo.
 
ART.19) TESORIERE E SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE Il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione sono nominati dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione e tiene la contabilità secondo le direttive del Consiglio direttivo e le indicazioni del Collegio dei Revisori, ove nominato. Può essere delegato dal Presidente all’effettuazione di pagamenti e riscossioni. Può essere altresì delegato a operare sui conti intestati all’Associazione. Il Segretario cura il disbrigo degli affari generali, può provvedere alla firma della corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio direttivo, dai quali riceve le relative indicazioni. Redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle riunioni dell’Assemblea dei soci, e li sottoscrive con il Presidente. Provvede alla trascrizione dei verbali nei rispettivi libri sociali.
 
ART.20) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori esterni all’Associazione, al fine di devolvere tutti i beni ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
ART.21) REGOLAMENTI INTERNI Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo, da sottoporre ad approvazione all’Assemblea dei soci.
 
ART.22) COMITATO SCIENTIFICO Per tutte le valutazioni di ordine scientifico, l’Associazione può avvalersi dell’opera di un Comitato scientifico, composto da un numero variabile di membri, nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, e scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica. Il Comitato scientifico, se nominato, è convocato dal Presidente del Consiglio direttivo e, comunque, quando lo richiedano almeno due componenti del Comitato medesimo. L'attività dei componenti del Comitato scientifico è da intendersi non retribuita. Il Comitato scientifico può promuovere e coordina le attività scientifiche dell’Associazione, e in particolare:
 
a)cura la direzione scientifica delle attività di ricerca, di iniziative culturali e di formazione proposte dal Consiglio Direttivo;
b)cura la direzione scientifica di un'eventuale rivista dell'Associazione e delle pubblicazioni;
c)formula proposte al Consiglio direttivo su ogni altro aspetto dell’attività dell’Associazione.
 
ART.23) RINVIO Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge previste dal codice civile e dal codice penale ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e comunitario.
 
Cosenza, lì 12 dicembre 2009
 
I soci

Contatti

Per contattare l'AIPSI:

Dott. Marco Pingitore
Tel 328 - 6246444
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: 06 62202129

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